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ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Spina Bifida Italia", senza fini di lucro, con sede in Parma, via Gramsci n.14.

2. La durata dell'Associazione è illimitata

ART. 2
SCOPI E ATTIVITA'

1. L'Associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge come scopo di promuovere le attività in sede medica e scientifica per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della spina bifida e dell'idrocefalo, non escludendo handicap similari, ed inoltre di agevolare l'inserimento sociale e lavorativo dei portatori di tali disabilità.
L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

2. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si propone di operare negli
ambiti:

  • socio-assistenziale
  • sanitario
  • tutela e promozione dei diritti
  • attività educative
  • educazione alla pratica sportiva e attività ricreative

3. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'associazione si propone di:

  1. curare l'assistenza morale e materiale di quanti si trovano nelle condizioni suddette nonché delle loro famiglie e poter loro prestare assistenza economica, anche in via integrativa di altre previdenze, soprattutto là dove l'intervento pubblico si mostri carente;
  2. favorire ed incrementare una vera solidarietà delle famiglie: suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare loro adeguati mezzi di assistenza, in special modo laddove l'organizzazione assistenziale pubblica non offra interventi adeguati;
  3. promuovere ed organizzare congressi, conferenze, dibattiti per l'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico degli operatori di settore, curandone la divulgazione;
  4. collaborare, nelle sedi opportune, con Enti, Associazioni socio-sanitarie ed assistenziali, organismi politici al fine di sollecitarne l'impegno costante;
  5. curare i contatti con le altre associazioni operanti nel settore a livello regionale, nazionale ed internazionale ed eventualmente ad esse associarsi e partecipare;
  6. favorire e promuovere l'integrazione sociale dei giovani pazienti nella scuola, nello sport e nel lavoro;
  7. promuovere iniziative ricreative per i giovani pazienti, oltre che corsi, pubblicazioni, conferenze, ecc..
  8. attivarsi per la creazione di una rete di referenti, diffusa su tutto il territorio nazionale, aventi la funzione di fornire informazioni e raccogliere dati a livello locale.

4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART. 3
RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. contributi degli aderenti;
  2. contributi di privati;
  3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche italiane, estere o internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate patrimoniali;
  8. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati;
  9. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  1. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
  2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Marzo.
    Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.
  3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
  4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4
MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4. La qualità di socio si perde:

  1. per decesso;
  2. per recesso;
  3. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
  4. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  5. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  6. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento.

6. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazionealmeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

7. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

8. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti i soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
  2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  4. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. Tutti i soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 8
ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

  • Ogni socio ha diritto ad un voto.
  • Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
  • Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

  • approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  • nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  • delibera l'esclusione dei soci dall'associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;

4. Al Consiglio Direttivo spetta di:

  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  2. sottoporre all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, il bilancio consuntivo;
  3. nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi in forma scritta ed ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

8. Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo che, a cura del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto all'Assemblea dei soci; tiene la contabilità e la cassa e sovrintende i servizi amministrativi.

ART. 10
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11
GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2 comma 4.

ART. 12
SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni di legge.

ART. 13
RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.


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