Statuto
ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Spina Bifida Italia", senza fini di lucro, con sede in Parma, via Gramsci n.14.
2. La durata dell'Associazione è illimitata
ART. 2
SCOPI E ATTIVITA'
1. L'Associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge come scopo di promuovere le attività in sede medica e scientifica per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della spina bifida e dell'idrocefalo, non escludendo handicap similari, ed inoltre di agevolare l'inserimento sociale e lavorativo dei portatori di tali disabilità.
L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.
2. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si propone di operare negli
ambiti:
3. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'associazione si propone di:
4. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
ART. 3
RISORSE ECONOMICHE
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
ART. 4
MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
1. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
ART. 5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4. La qualità di socio si perde:
L'esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento.
6. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazionealmeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
7. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1. Tutti i soci sono obbligati:
2. Tutti i soci hanno diritto:
ART. 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1. Sono Organi dell'associazione:
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART. 8
ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro
del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate
mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno quindici giorni prima della data della
riunione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero
Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non
superiore a ventiquattro, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi in forma scritta ed ogni qualvolta
il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due
terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
8. Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo che, a cura del Consiglio Direttivo, sarà sottoposto all'Assemblea dei soci; tiene la contabilità e la cassa e sovrintende i servizi amministrativi.
ART. 10
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente,
anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
ART. 11
GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2 comma 4.
ART. 12
SCIOGLIMENTO
1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni di legge.
ART. 13
RINVIO
1. Per quanto non espressamente riportato dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

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